Art. 1

Scala delle attività

In vigore dal 6 ago 2021
Scala delle attività Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico qualora l’impresa di investimento superi una delle soglie seguenti: a) valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale pari a 50 miliardi di EUR; b) valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di 5 miliardi di EUR; c) valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni per un importo di 5 miliardi di EUR; e d) valore totale dei titoli di debito in essere di 5 miliardi di EUR.
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Scala delle attività (Art. 1 Regolamento (UE) 2021/2153) — Testo vigente | Portale Normativo