Art. 1
Scala delle attività
In vigore dal 6 ago 2021
Scala delle attività
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034, le attività di un’impresa di investimento si considerano svolte su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell’impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico qualora l’impresa di investimento superi una delle soglie seguenti:
a)
valore nozionale lordo totale degli strumenti derivati OTC non compensati a livello centrale pari a 50 miliardi di EUR;
b)
valore totale dell’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o del collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di 5 miliardi di EUR;
c)
valore totale dei crediti o dei prestiti concessi agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni per un importo di 5 miliardi di EUR; e
d)
valore totale dei titoli di debito in essere di 5 miliardi di EUR.
Storico versioni
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