Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
In vigore dal 4 ago 2021
Modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1)
all’articolo 9 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«L’Agenzia effettua un esame continuo dell’efficacia delle disposizioni concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell’equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l’idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina di cui agli allegati II e IV. Entro il 14 agosto 2023 l’Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame.
L’esame presuppone competenze scientifiche pertinenti e si basa sui dati raccolti, con l’assistenza degli Stati membri e dell’Agenzia, nel lungo termine.»;
2)
gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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