Art. 1
In vigore dal 30 lug 2021
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
all’articolo 31, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b)
«i prodotti del regno vegetale coltivati e raccolti unicamente in tale paese o territorio;»;
2)
all’articolo 33, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione non è considerata economicamente giustificata si ritiene che le merci abbiano subito la loro ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione, nel paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»;
3)
all’articolo 34 è aggiunto il seguente comma:
«Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci. Per le merci che non rientrano nell’allegato 22-01, se l’ultima lavorazione o trasformazione è considerata un’operazione minima, l’origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto finale deve essere classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale deve essere classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.»;
4)
all’articolo 35, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica e»;
5)
l’allegato 22-01 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
6)
l’allegato 22-03 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
7)
l’allegato 22-04 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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