Art. 8
Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e il servizio web per i cittadini di paesi terzi e alla qualità dei dati
In vigore dal 27 lug 2021
Prescrizioni relative all’estrazione dei dati per l’interfaccia per i vettori e il servizio web per i cittadini di paesi terzi e alla qualità dei dati
1. I dati sui visti per soggiorno di breve durata e sulle autorizzazioni ai viaggi rilasciati, annullati e revocati sono regolarmente e automaticamente estratti dal sistema di informazione visti, dal sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e dal sistema di ingressi/uscite, e trasmessi alla banca dati a sola lettura.
2. Tutte le estrazioni di dati nella banca dati a sola lettura di cui al paragrafo 1 sono registrate.
3. eu-LISA è responsabile della sicurezza del servizio web e dei dati personali in esso contenuti, e del processo di estrazione e trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 alla banca dati a sola lettura.
4. Non è possibile trasmettere dati dalla banca dati a sola lettura al sistema di ingressi/uscite o al sistema di informazione visti.
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