Art. 8

Termini e norme per la trasmissione di informazioni

In vigore dal 27 lug 2021
Termini e norme per la trasmissione di informazioni 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi entro il 5 ottobre 2022. I dati sono trasmessi sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati. I dati devono essere stati controllati e validati integralmente utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica. Tali dati soddisfano le regole di validazione conformemente alle specifiche delle variabili basate sulla codifica e i filtri descritti nell’allegato. 2.   Gli Stati membri forniscono i metadati alla Commissione (Eurostat) nella struttura di metadati standard definita dalla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla scadenza per la trasmissione dei microdati. I metadati sono trasmessi attraverso il punto unico di accesso in modo da consentire alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
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