Art. 1
In vigore dal 26 lug 2021
Il nome «Olio di Roma» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Storico versioni
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