Art. 1
In vigore dal 26 lug 2021
L’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 è sostituito dal seguente:
«1. L’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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