Art. 3
Obblighi dei vettori
In vigore dal 26 lug 2021
Obblighi dei vettori
1. I vettori avviano un’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 («interrogazione di verifica») attraverso l’interfaccia per i vettori.
2. L’interrogazione di verifica è effettuata con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato.
3. I vettori garantiscono che unicamente il personale debitamente autorizzato abbia accesso all’interfaccia per i vettori. I vettori attuano almeno i seguenti meccanismi:
a)
meccanismi di controllo dell’accesso fisico e logico per impedire l’accesso non autorizzato alle infrastrutture o ai sistemi usati dai vettori;
b)
autenticazione;
c)
registrazione per garantire la tracciabilità degli accessi;
d)
revisione periodica dei diritti di accesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1217:oj#art-3