Art. 13

Impossibilità tecnica

In vigore dal 26 lug 2021
Impossibilità tecnica 1.   Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica a causa del guasto di una componente del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, si applica quanto segue: a) se il guasto è rilevato da un vettore, non appena ne viene a conoscenza questo informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’; b) se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS informa i vettori del guasto per e-mail o con altri mezzi di comunicazione, non appena ne viene a conoscenza, e li informa una volta avvenuta la riparazione del guasto. 2.   Qualora sia tecnicamente impossibile avviare un’interrogazione di verifica per ragioni diverse da un guasto di una componente del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’. 3.   Non appena il problema è risolto, il vettore informa l’unità centrale ETIAS con i mezzi di cui all’. 4.   Ai fini del presente articolo e dell’, eu-LISA mette a disposizione dell’unità centrale ETIAS uno strumento di ticketing. Questo strumento dà accesso al registro dei vettori. 5.   L’unità centrale ETIAS conferma la ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Impossibilità tecnica (Art. 13 Regolamento (UE) 2021/1217) — Testo vigente | Portale Normativo