Art. 7

Procedura per la richiesta di effettuare un’ispezione in loco

In vigore dal 18 lug 2021
Procedura per la richiesta di effettuare un’ispezione in loco 1.   Se l’autorità competente dello Stato membro di origine intende delegare all’autorità competente dello Stato membro ospitante il compito di effettuare un’ispezione in loco presso un agente o una succursale di un istituto di pagamento situato nel suo territorio, ne informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante indicando i motivi della richiesta. L’autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere di effettuare l’ispezione congiuntamente con l’autorità competente dello Stato membro ospitante. 2.   Se, a causa della complessità della richiesta, l’autorità competente dello Stato membro ospitante non è in grado di soddisfare la richiesta, essa ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di origine, indicando i validi motivi che le impediscono di soddisfare la richiesta. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante avviano un dialogo permanente per coordinare le varie fasi dell’ispezione in loco e concordano preventivamente: a) l’oggetto e la portata dell’ispezione; b) un programma di vigilanza che definisca i diversi settori su cui si concentrerà l’ispezione; c) l’assegnazione delle risorse e del personale; d) i termini per il completamento dell’ispezione; e) la responsabilità di tutte le misure di esecuzione e del monitoraggio dell’attuazione di qualsiasi piano di attenuazione dei rischi ritenuto necessario a seguito dell’ispezione. 4.   L’autorità competente dello Stato membro di origine presenta la richiesta conformemente all’ e l’autorità adita risponde conformemente all’. 5.   Al fine di garantire una vigilanza uniforme ed efficiente sugli istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di origine di effettuare un’ispezione in loco presso la sede centrale di un istituto di pagamento situato nello Stato membro di origine e che presta servizi di pagamento nello Stato membro ospitante, indicando i motivi della richiesta. 6.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante presenta le richieste di cui al paragrafo 5 conformemente all’. 7.   Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione di una controversia tra le autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell’articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una richiesta di effettuare un’ispezione in loco, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano in attesa della risoluzione della procedura ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Procedura per la richiesta di effettuare un’ispezione in loco (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/1722) — Testo vigente | Portale Normativo