Art. 5
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 18 lug 2021
Risposta a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità adita fornisce le informazioni seguenti:
a)
tutte le informazioni pertinenti specificate dall’autorità richiedente;
b)
tutte le informazioni essenziali, di propria iniziativa.
Le informazioni sono fornite utilizzando il modulo di cui all’allegato II. Il modulo è trasmesso al punto di contatto unico dell’autorità richiedente.
2. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente tutti i chiarimenti necessari in relazione alla richiesta ricevuta.
3. Qualora, a causa della complessità della richiesta o della quantità di informazioni richieste, l’autorità adita non sia in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa comunica immediatamente all’autorità richiedente i validi motivi che impongono tale ritardo e indica una data stimata per la risposta.
4. Qualora, ai sensi del paragrafo 3, l’autorità adita non sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste entro il termine di cui al paragrafo 1, essa fornisce le informazioni di cui dispone entro il termine stabilito nello stesso paragrafo. A tal fine utilizza il modulo di cui all’allegato II.
5. L’autorità adita fornisce le informazioni mancanti non appena queste sono disponibili. L’autorità adita può fornire tali informazioni in qualsiasi modo, anche oralmente, che consenta di adottare rapidamente tutte le misure necessarie.
6. Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione di una controversia tra le autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell’articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano in attesa della risoluzione della procedura ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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