Art. 4
Presentazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 18 lug 2021
Presentazione delle richieste di cooperazione o di scambio di informazioni
Le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni con un’autorità competente di un altro Stato membro sono presentate al punto di contatto unico dell’autorità adita mediante compilazione del modulo di cui all’allegato I. L’autorità richiedente può allegare alla richiesta qualsiasi documento o altro materiale ritenuto necessario a sostegno della richiesta.
Storico versioni
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