Art. 2

Punti di contatto unici

In vigore dal 18 lug 2021
Punti di contatto unici 1.   Le autorità competenti designano un punto di contatto unico per il ricevimento e la trasmissione delle richieste di cooperazione e di scambio di informazioni a norma dell’. Il punto di contatto unico è una casella di posta elettronica funzionale dedicata. 2.   Ciascuna autorità competente mette a disposizione delle altre autorità competenti e dell’Autorità bancaria europea (ABE) le informazioni sui punti di contatto unici di cui al paragrafo 1. 3.   Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti, l’ABE tiene un elenco dei punti di contatto unici di cui al paragrafo 1 e lo mette a disposizione delle autorità competenti. 4.   Le autorità competenti comunicano all’ABE gli aggiornamenti delle informazioni sui punti di contatto unici di cui al paragrafo 1 e sono le uniche responsabili della validità delle informazioni fornite all’ABE.
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