Art. 10
Informazioni e dati da comunicare a fini informativi o statistici
In vigore dal 18 lug 2021
Informazioni e dati da comunicare a fini informativi o statistici
1. Se richieste a fini informativi o statistici, le relazioni periodiche di cui all’ comprendono le informazioni seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero identificativo unico dell’istituto di pagamento nello Stato membro di origine secondo il modulo di cui all’allegato V;
b)
l’identità e i recapiti della persona responsabile della presentazione della relazione;
c)
il tipo di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica forniti, se del caso;
d)
il numero di sedi di attività considerate come un’unica succursale ai sensi dell’, paragrafo 39, della direttiva (UE) 2015/2366, il loro indirizzo e il numero di dipendenti;
e)
il numero di agenti iscritti nel periodo di riferimento e il numero totale di agenti, suddivisi in numero in regime di libera prestazione di servizi e numero in regime di diritto di stabilimento;
f)
se del caso, il numero di distributori di moneta elettronica iscritti nel periodo di riferimento e il numero totale di distributori, suddivisi in numero in regime di libera prestazione di servizi e in numero in regime di diritto di stabilimento;
g)
i nomi e gli indirizzi dei dieci principali agenti e, se del caso, dei dieci principali distributori nello Stato membro ospitante per volume di operazioni;
h)
il volume totale delle operazioni effettuate dall’istituto di pagamento nel periodo di riferimento, suddivise per tipo di servizio di pagamento, canale di distribuzione (succursale, online, mobile, sportello automatico, telefono ecc.) e agente/succursale (deve essere specificato anche il volume delle operazioni in entrata e in uscita dallo Stato membro ospitante);
i)
il valore totale delle operazioni effettuate dall’istituto di pagamento nel periodo di riferimento, suddivise per:
i)
tipo di servizi di pagamento;
ii)
canale di distribuzione;
iii)
agente o succursale;
iv)
operazioni in entrata e in uscita dallo Stato membro ospitante;
j)
per gli istituti di moneta elettronica, il valore della moneta elettronica distribuita e rimborsata nello Stato membro ospitante;
k)
il numero di conti di pagamento, compresi i conti su cui è caricata la moneta elettronica, aperti o a cui è stato effettuato l’accesso nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento, e il numero totale di conti di pagamento gestiti o detenuti nello Stato membro ospitante;
l)
il numero di strumenti di pagamento basati su carta emessi nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento, suddivisi per tipo di strumento di pagamento basato su carta e con indicazione del numero in circolazione di strumenti di pagamento basati su carta emessi nello Stato membro ospitante;
m)
il numero di sportelli automatici gestiti dall’istituto di pagamento nello Stato membro ospitante, se del caso, e il numero di prelievi di contante dai conti di pagamento e di depositi versati sui conti di pagamento tramite tali sportelli automatici gestiti dall’istituto di pagamento nello Stato membro ospitante;
n)
il numero di clienti (contratti quadro) e di utenti di servizi di pagamento (operazioni di pagamento singole) nello Stato membro ospitante registrati nel periodo di riferimento e il numero totale alla fine del periodo;
o)
il numero aggregato di reclami riguardanti i diritti e gli obblighi di cui ai titoli III e IV della direttiva (UE) 2015/2366 e il numero di reclami dei clienti in materia di sicurezza presentati da utenti di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento;
p)
il volume delle operazioni di pagamento fraudolente e il valore delle operazioni di pagamento fraudolente lorde effettuate nello Stato membro ospitante nel periodo di riferimento; e
q)
il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all’unità di informazione finanziaria dello Stato membro ospitante.
2. Gli istituti di pagamento comunicano i valori nella valuta dello Stato membro ospitante e, ove necessario per convertire le valute, applicano il tasso di cambio di riferimento medio della Banca centrale europea per il periodo di riferimento applicabile.
3. Gli istituti di pagamento comunicano tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante utilizzando i modelli di cui all’allegato V. Gli istituti di pagamento comunicano tali informazioni annualmente, per l’anno di calendario, entro due mesi dalla fine di ogni anno di calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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