Art. 1
In vigore dal 15 lug 2021
All’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 3 dicembre 2023.
3. Il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), dell’allegato e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022.
4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.
Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 2 dicembre 2025.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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