Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
2)
«pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
3)
«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
4)
«beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
5)
«prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/2366 e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 32 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all’, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366;
6)
«utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
7)
«operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
8)
«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
9)
«commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;
10)
«fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
11)
«consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
12)
«microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’ e all’, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (10);
13)
«commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
14)
«addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
15)
«sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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