Art. 4
Principi orizzontali
In vigore dal 14 lug 2021
Principi orizzontali
1. Il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in particolare, la parità di genere sono garantiti, se del caso, in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell’attuazione e della sorveglianza dei progetti ammissibili.
2. I beneficiari e la Commissione evitano qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutte le fasi dell’attuazione dello strumento. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei progetti ammissibili si tiene conto, ove pertinente, dell’accessibilità per le persone con disabilità.
3. Gli obiettivi dello strumento sono perseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio «chi inquina paga», l’accordo di Parigi e il principio «non arrecare un danno significativo».
Storico versioni
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