Art. 21

Informazione, comunicazione e visibilità

In vigore dal 14 lug 2021
Informazione, comunicazione e visibilità 1.   I beneficiari e i partner finanziari garantiscono la visibilità del sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento, in particolare quando promuovono i progetti e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sui progetti finanziati e sui risultati di tali progetti. Esse comprendono, in particolare, la comunicazione agli Stati membri dell’intenzione della Commissione di aprire lo strumento per finanziare partner diversi dalla BEI e la comunicazione agli Stati membri degli inviti a presentare proposte che sono stati pubblicati, nonché la sensibilizzazione su sostegno tecnico e amministrativo fornito a beneficiari. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’. La Commissione deve pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei progetti finanziati nell’ambito dello strumento.
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