Art. 11

Sovvenzioni

In vigore dal 14 lug 2021
Sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. 2.   L’importo della sovvenzione non supera il 15 % dell’importo del prestito erogato dal partner finanziario nell’ambito dello strumento. Per quanto riguarda i progetti ubicati in territori di regioni meno sviluppate, l’importo della sovvenzione non supera il 25 % dell’importo del prestito erogato dal partner finanziario nell’ambito dello strumento. 3.   I pagamenti di una sovvenzione attribuita possono essere frazionati in più versamenti in funzione di progressi compiuti nell’attuazione, secondo quanto stabilito nella convenzione di sovvenzione.
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