Art. 5
Esami e audit in loco
In vigore dal 13 lug 2021
Esami e audit in loco
1. La Commissione organizza regolarmente esami e/o audit in loco basati sul rischio delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per valutare la qualità e l’efficacia dei controlli eseguiti da ciascuna autorità di controllo o organismo di controllo. Tali esami e audit possono essere coordinati con l’organismo di accreditamento competente. Durante gli esami e gli audit in loco la Commissione può essere accompagnata da esperti indipendenti.
2. La Commissione può richiedere, eventualmente, ulteriori informazioni, compresa la presentazione di una o più relazioni ad hoc di esame in loco redatte da esperti indipendenti da essa designati.
3. Gli esami e gli audit in loco possono prevedere:
a)
una visita agli uffici o ai locali delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, dei loro servizi esternalizzati e degli operatori o gruppi di operatori sotto il loro controllo, nell’Unione e nei paesi terzi;
b)
un esame dei documenti pertinenti che descrivono la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità delle autorità di controllo o degli organismi di controllo;
c)
un esame documentale dei fascicoli del personale, comprese le prove delle loro competenze, i registri relativi alla formazione, le dichiarazioni di conflitto di interessi e i registri di valutazione e supervisione del personale;
d)
un controllo dei fascicoli degli operatori o dei gruppi di operatori per verificare il trattamento delle non conformità e dei reclami, la frequenza minima di controllo, l’utilizzo di un approccio basato sul rischio nella conduzione delle ispezioni, la realizzazione di visite di follow-up e di visite senza preavviso, la politica di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi di controllo e autorità di controllo;
e)
un audit di controllo, che è l’ispezione di operatori o gruppi di operatori per verificare il rispetto delle procedure standard di controllo e di valutazione dei rischi dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo e per verificare la sua efficacia, tenendo conto dell’evoluzione della situazione degli operatori dall’ultima ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;
f)
un audit in affiancamento, che è la valutazione della prestazione dell’ispezione fisica in loco effettuata da un ispettore dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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