Art. 28

Riconoscimento delle circostanze calamitose

In vigore dal 13 lug 2021
Riconoscimento delle circostanze calamitose Ai fini delle norme eccezionali di produzione di cui all’, paragrafo 1, e all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, affinché una situazione possa configurarsi quale «circostanza calamitosa» derivante da «avversità atmosferica», «epizoozie», «emergenza ambientale», «calamità naturale» o «evento catastrofico», nonché da qualsiasi situazione analoga, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo può riconoscere una situazione quale «circostanza calamitosa» sulla base di una dichiarazione, se disponibile, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo in cui tale situazione si verifica. Se tale dichiarazione non è disponibile, ogni eventuale riconoscimento da parte dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo si basa su dati forniti da organizzazioni ufficiali che giustificano le circostanze calamitose.
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