Art. 24

Controlli da eseguire per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente

In vigore dal 13 lug 2021
Controlli da eseguire per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente 1.   Prima di concedere il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte del periodo di conversione ai fini dell’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo si assicura che l’operatore presenti i documenti indicati di seguito comprovanti che gli appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno tre anni, non sono state trattate o non sono state contaminate con prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica, conformemente al regolamento (UE) 2018/848: a) le mappe che identificano chiaramente ciascun appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo e le informazioni relative alla superficie totale di tali appezzamenti e, se del caso, alla natura e al volume della produzione in corso, nonché le coordinate di geolocalizzazione; b) qualsiasi altro documento pertinente ritenuto necessario dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo per valutare la domanda di riconoscimento retroattivo. 2.   Inoltre l’autorità di controllo o l’organismo di controllo procede nel modo seguente: a) esegue un’analisi dettagliata dei rischi basata su prove documentali per valutare se un appezzamento agricolo oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo sia stato trattato con prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica per un periodo di almeno tre anni, tenendo conto in particolare dell’estensione della superficie totale a cui si riferisce la domanda e delle pratiche agronomiche svolte in tale periodo su ciascun appezzamento oggetto della domanda. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo conserva i documenti sull’analisi dei rischi; b) preleva campioni di terreno e/o di piante da ogni appezzamento agricolo, in linea con i risultati dell’analisi dei rischi di cui alla lettera a), compresi gli appezzamenti agricoli che presentano il rischio di essere contaminati; c) redige un rapporto d’ispezione in una delle lingue ufficiali dell’Unione, corredato di fotografie degli appezzamenti, a seguito di un’ispezione fisica dell’operatore, compresi gli appezzamenti agricoli oggetto della domanda di riconoscimento retroattivo, al fine di verificare la coerenza delle informazioni raccolte, ma prima che l’operatore abbia adottato eventuali misure in materia di coltivazione. 3.   Sulla base delle informazioni fornite dall’operatore in conformità del paragrafo 1, e dopo aver completato le fasi di cui al paragrafo 2, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo redige una relazione scritta finale. Tale relazione include una giustificazione del motivo per cui il periodo precedente può essere riconosciuto retroattivamente come parte del periodo di conversione. Essa specifica inoltre l’inizio del periodo a partire da cui ciascun appezzamento agricolo in questione è considerato biologico e la superficie totale degli appezzamenti che beneficiano di questo riconoscimento retroattivo di un periodo. 4.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica immediatamente alla Commissione, agli Stati membri e, nel caso di un organismo di controllo, al suo organismo di accreditamento, ogni eventuale riconoscimento retroattivo concesso. Per ogni riconoscimento retroattivo concesso, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo fornisce la relazione scritta finale di cui al paragrafo 3. 5.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce che l’operatore al quale si applica il riconoscimento retroattivo concesso conservi le prove documentali relative a tale riconoscimento, nonché le prove documentali sull’utilizzo degli appezzamenti agricoli oggetto di tale riconoscimento, per tre anni.
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Controlli da eseguire per il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente (Art. 24 Regolamento (UE) 2021/1698) — Testo vigente | Portale Normativo