Art. 23

Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità

In vigore dal 13 lug 2021
Norme aggiuntive sulle misure da adottare in caso di non conformità 1.   In caso di non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell’uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti non biologici, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce che, oltre alle misure che devono essere adottate a norma del presente articolo, paragrafi 2 e 3, non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica di cui al capo IV del regolamento (UE) 2018/848 nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o produzione del prodotto destinato a essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione. 2.   Se la non conformità è accertata, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo: a) adottano ogni provvedimento necessario per determinare l’origine e l’entità di tale non conformità e per accertare le responsabilità dell’operatore o del gruppo di operatori; e b) adottano opportune misure atte a garantire che l’operatore o il gruppo di operatori ponga rimedio alla non conformità e ne prevenga ulteriori episodi. Nel decidere le misure da adottare, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo tiene conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore o del gruppo di operatori in materia di conformità. 3.   Nell’agire conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo adotta tutte le misure che ritiene appropriate per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/848 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, tra cui: a) l’applicazione del catalogo di misure di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento; b) la garanzia che l’operatore o il gruppo di operatori aumenti la frequenza dei propri controlli; c) la garanzia che certe attività dell’operatore o del gruppo di operatori siano soggette a controlli maggiori o sistematici da parte dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo. 4.   In caso di non conformità grave o ripetuta o persistente, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce che, oltre alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3, all’operatore o al gruppo di operatori sia vietato, per un determinato periodo, immettere sul mercato dell’Unione prodotti che fanno riferimento alla produzione biologica e che il suo certificato di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 sia di conseguenza sospeso o revocato. 5.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica per iscritto all’operatore o al gruppo di operatori la sua decisione relativa all’azione o alla misura da adottare ai sensi del presente articolo, unitamente alle motivazioni di tale decisione.
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