Art. 2
Estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento
In vigore dal 13 lug 2021
Estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento
Un’autorità di controllo o un organismo di controllo riconosciuto a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 può presentare una domanda di estensione dell’ambito di applicazione del suo riconoscimento a un ulteriore paese terzo o a un’ulteriore categoria di prodotti, utilizzando il modello messo a disposizione dalla Commissione.
La richiesta di estensione dell’ambito di applicazione del riconoscimento consiste in un aggiornamento delle parti pertinenti del fascicolo tecnico di cui all’, paragrafo 2, con le opportune informazioni sul paese terzo aggiuntivo o sulla categoria aggiuntiva di prodotti oggetto dell’estensione dell’ambito di applicazione.
Storico versioni
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