Art. 19
Obblighi di informazione
In vigore dal 13 lug 2021
Obblighi di informazione
1. Dopo il riconoscimento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo comunica alla Commissione, in tempo utile e non oltre 30 giorni di calendario, le modifiche apportate al contenuto del suo fascicolo tecnico.
2. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo tiene a disposizione e comunica, su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri, tutte le informazioni relative alle proprie attività di controllo nel paese terzo.
3. I documenti giustificativi relativi alla domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 e quelli richiesti a norma del presente regolamento sono tenuti dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo a disposizione della Commissione e degli Stati membri per i cinque anni successivi all’anno in cui hanno avuto luogo i controlli o sono stati rilasciati il certificato di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848 e le prove documentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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