Art. 15

Requisiti di controllo specifici per la produzione di alghe e di animali d’acquacoltura

In vigore dal 13 lug 2021
Requisiti di controllo specifici per la produzione di alghe e di animali d’acquacoltura 1.   Al fine di determinare l’inizio del periodo di conversione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce che gli operatori o i gruppi di operatori che producono alghe o animali d’acquacoltura comunichino all’autorità di controllo o all’organismo di controllo l’attività in questione. 2.   L’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che la produzione biologica di alghe o di animali d’acquacoltura avvenga in un luogo esente da rischi di contaminazione, conformemente all’allegato II, parte III, punto 1.1, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo si assicura che siano state adottate adeguate misure di separazione in conformità del punto 1.2. di detta parte III. 3.   Ai fini dell’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che la frazione vegetale dell’alimentazione è biologica e la frazione dell’alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall’acquacoltura biologica o da attività di pesca certificate come sostenibili, in linea con gli orientamenti della FAO del 2009 per l’assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare. 4.   Ai fini dell’allegato II, parte III, punto 3.1.4.2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura di disporre di informazioni su tutti i trattamenti e verifica che tali trattamenti siano effettuati conformemente ai requisiti di tale regolamento. 5.   Ai fini dell’autorizzazione dell’uso di seme selvatico ai sensi dell’allegato II, parte III, punto 3.2.1, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo garantisce il rispetto delle lettere a), b) e c) di tale punto.
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