Art. 13
Procedure documentate di controllo
In vigore dal 13 lug 2021
Procedure documentate di controllo
1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo eseguono i controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori secondo procedure documentate.
Tali procedure documentate riguardano:
a)
una dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere;
b)
i compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale;
c)
la strategia, le procedure e la metodologia di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, comprese le analisi di laboratorio, i test e l’interpretazione e la valutazione dei risultati e le decisioni conseguenti;
d)
la cooperazione e la comunicazione con altre autorità di controllo, altri organismi di controllo e la Commissione;
e)
una procedura per valutare il rischio legato agli operatori o ai gruppi di operatori e per effettuare ispezioni fisiche in loco e campionamenti;
f)
la verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio;
g)
qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il funzionamento efficace dei controlli, anche in relazione alla formazione degli ispettori e alla valutazione delle loro competenze;
h)
per i gruppi di operatori, l’efficacia del sistema di controlli interni.
2. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo:
a)
adottano misure correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 1 rilevano carenze; e
b)
aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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