Art. 13

Procedure documentate di controllo

In vigore dal 13 lug 2021
Procedure documentate di controllo 1.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo eseguono i controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori secondo procedure documentate. Tali procedure documentate riguardano: a) una dichiarazione sugli obiettivi da raggiungere; b) i compiti, le responsabilità e gli obblighi del personale; c) la strategia, le procedure e la metodologia di campionamento, i metodi e le tecniche di controllo, comprese le analisi di laboratorio, i test e l’interpretazione e la valutazione dei risultati e le decisioni conseguenti; d) la cooperazione e la comunicazione con altre autorità di controllo, altri organismi di controllo e la Commissione; e) una procedura per valutare il rischio legato agli operatori o ai gruppi di operatori e per effettuare ispezioni fisiche in loco e campionamenti; f) la verifica dell’adeguatezza dei metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio; g) qualsiasi altra attività o informazione necessaria per il funzionamento efficace dei controlli, anche in relazione alla formazione degli ispettori e alla valutazione delle loro competenze; h) per i gruppi di operatori, l’efficacia del sistema di controlli interni. 2.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo: a) adottano misure correttive in tutti i casi in cui le procedure di cui al paragrafo 1 rilevano carenze; e b) aggiornano secondo necessità le procedure documentate di cui al paragrafo 1.
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