Art. 37
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante
In vigore dal 13 lug 2021
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante
Tra l’impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all’impresa comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:1173:oj#art-37