Art. 37

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

In vigore dal 13 lug 2021
Sostegno da parte dello Stato membro ospitante Tra l’impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all’impresa comune.
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