Art. 21

Esperti nazionali distaccati e tirocinanti

In vigore dal 13 lug 2021
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti 1.   L’impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell’impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato al numero degli effettivi di cui all’, paragrafo 6, sulla base del bilancio annuale. 2.   Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso l’impresa comune e al ricorso a tirocinanti.
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Esperti nazionali distaccati e tirocinanti (Art. 21 Regolamento (UE) 2021/1173) — Testo vigente | Portale Normativo