Art. 19

Soggetti ammissibili

In vigore dal 7 lug 2021
Soggetti ammissibili 1.   Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i soggetti seguenti: a) i soggetti giuridici stabiliti in: i) uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; ii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3; b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo. 2.   Le persone fisiche non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione. 3.   I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro. I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
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