Art. 4
Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
In vigore dal 7 lug 2021
Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali
Le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall’acquis dell’Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell’Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.
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