Art. 65

Disposizioni transitorie

In vigore dal 7 lug 2021
Disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (UE) n. 508/2014 e qualsiasi atto delegato e di esecuzione adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FEAMPA nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020. 2.   Al fine di agevolare la transizione dal regime di sostegno istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' del presente regolamento al fine di stabilire le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 508/2014 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento. 3.   I riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 si intendono fatti al presente regolamento per quanto riguarda il periodo di programmazione 2021-2027.
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Disposizioni transitorie (Art. 65 Regolamento (UE) 2021/1139) — Testo vigente | Portale Normativo