Art. 7
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861
In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861
Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:
1)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS
I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel SIS e nel VIS ai sensi dell’articolo 36 quater del presente regolamento sono tenuti in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 36 bis
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
(*) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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