Art. 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009

In vigore dal 7 lug 2021
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009 Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   All’atto della presentazione della domanda, i richiedenti, ove richiesto a norma dell’articolo 13, si presentano di persona per fornire le loro impronte digitali o l’immagine del loro volto. Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all’articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) consente che l’immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all’articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;»; ii) è inserito il comma seguente: «Fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, gli Stati membri possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 a ogni domanda.»; 2) l’articolo 13 è così modificato: a) i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente comprendenti un’immagine del volto e le impronte delle dieci dita del richiedente, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 2.   Il richiedente che introduce la prima domanda, e successivamente almeno ogni 59 mesi, deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente: a) un’immagine del volto rilevata sul posto al momento della domanda; b) le impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente. 2 bis.   Le immagini del volto e impronte digitali di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono rilevate al solo scopo di registrarle nel VIS conformemente all’, punti 5 e 6 del regolamento VIS e nei sistemi nazionali per il trattamento dei visti. 3.   Se le impronte digitali e un’immagine del volto di qualità sufficiente sono state rilevate sul posto dal richiedente e inserite nel VIS nell’ambito di una domanda presentata meno di 59 mesi prima della data della nuova domanda, tali dati sono copiati nella domanda successiva. Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali e l’immagine del volto di tale richiedente entro il termine di cui al primo comma. Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate. 4.   L’immagine del volto dei cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 2 è caratterizzata da sufficiente risoluzione di immagine e da una qualità sufficiente per essere utilizzata nel confronto biometrico automatizzato. I requisiti tecnici dell’immagine del volto del richiedente di cui al paragrafo 2 sono conformi alle norme internazionali di cui al documento n. 9303, 8a edizione, dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).»; b) è inserito il paragrafo seguente: «6 bis   All’atto del rilevamento degli identificatori biometrici dei minori sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il personale addetto al rilevamento degli identificatori biometrici dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; b) i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento degli identificatori biometrici; c) per il rilevamento degli identificatori biometrici non è esercitata alcuna forza.»; c) il paragrafo 7 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) minori di età inferiore ai sei anni e persone di età superiore ai 75 anni;»; ii) è aggiunta la lettera seguente: «e) persone che devono comparire in qualità di testimoni dinanzi a corti e tribunali internazionali nel territorio degli Stati membri e la cui presenza di persona per presentare una domanda le metterebbe in grave pericolo.»; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «7 bis.   I richiedenti di cui al paragrafo 7, lettere c), d) ed e), possono anche essere esentati dal rilevamento sul posto dell’immagine del volto al momento della presentazione della domanda. 7 ter.   In casi eccezionali, qualora non possano essere rispettate le specifiche in termini di qualità e risoluzione stabilite per l’inserimento nel VIS dell’immagine del volto rilevata sul posto, l’immagine del volto può essere estratta in formato elettronico dal chip degli eMRTD (Machine Readable Travel Documents - documenti di viaggio elettronici a lettura ottica). Prima dell’estrazione dei dati dal chip, l’autenticità e l’integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici o per indisponibilità di certificati validi. In tali casi l’immagine del volto è inserita nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS a norma dell’ del regolamento VIS unicamente previa verifica elettronica che l’immagine del volto registrata nel chip dell’eMRTD corrisponda all’immagine del volto rilevata sul posto del cittadino di paese terzo interessato.»; e) il paragrafo 8 è soppresso; 3) l’articolo 21 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.   Allo scopo di valutare le condizioni d’ingresso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali tengono conto, se del caso, del risultato delle verifiche dei riscontri positivi effettuate a norma dell’articolo 9 quater del regolamento VIS o del parere motivato fornito in conformità degli articoli 9 sexies e 9 octies di tale regolamento dall’autorità designata per il VIS, come identificata all’, punto 3 ter, del regolamento VIS, o dall’unità nazionale ETIAS di cui all’ del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). In deroga all’, paragrafo 1, nel caso di domande per le quali l’autorità designata per il VIS o l’unità nazionale ETIAS hanno fornito un parere motivato, le autorità centrali sono abilitate a decidere autonomamente sulla domanda ovvero, previo esame del parere motivato, comunicano al consolato responsabile del trattamento della domanda che si oppongono al rilascio del visto. 3 ter.   Allo scopo di valutare le condizioni d’ingresso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali, in presenza di un collegamento rosso a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), esaminano le differenze tra le identità oggetto del collegamento e ne tengono conto. 3 quater.   I riscontri positivi rispetto agli indicatori di rischio specifici di cui all’ undecies del regolamento VIS conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 13, di tale regolamento sono presi in considerazione durante l’esame della domanda di visto. In nessun caso il consolato o le autorità centrali adottano una decisione automaticamente sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. Il consolato o le autorità centrali valutano individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l’alto rischio epidemico. (*)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1)." (**)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;" b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il consolato o le autorità centrali verificano, sulla base delle informazioni ottenute dall’EES, conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se il richiedente non superi con il soggiorno previsto la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno. (*)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;" c) è inserito il paragrafo seguente: «8 bis)   I consolati prestano particolare attenzione alla corretta verifica dell’identità dei minori e al legame con la persona o le persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale al fine di prevenire la tratta di minori.»; 4) all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iv): «iv) rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS;»; 5) all’articolo 35 è inserito il paragrafo seguente: «5 bis.   Ai cittadini di paesi terzi per i quali non sono state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS non è, in linea di principio, rilasciato un visto alla frontiera esterna. Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera esterna un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).»; 6) all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 35, paragrafi da 3 a 5 bis.»; 7) all’articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il personale consolare e delle autorità centrali, nell’esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana e i diritti e principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti. 3.   Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità. L’interesse superiore del minore è considerato preminente.»; 8) l’articolo 46 è soppresso; 9) l’articolo 57 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Due anni dopo che tutte le disposizioni del presente regolamento sono diventate applicabili, la Commissione presenta una valutazione globale della sua applicazione. La valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi perseguiti e dell’attuazione del presente regolamento.»; b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 10) all’allegato X, lettera C, lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— rispetti la dignità umana e l’integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, — rispetti le disposizioni inerenti al rilevamento degli identificatori biometrici di cui all’articolo 13, e»; 11) l’allegato XII è soppresso.
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