Art. 5

Adattamento ai cambiamenti climatici

In vigore dal 30 giu 2021
Adattamento ai cambiamenti climatici 1.   Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell’ dell’accordo di Parigi. 2.   La Commissione adotta una strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici in linea con l’accordo di Parigi e la riesamina periodicamente nel contesto del riesame di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. 3.   Le istituzioni competenti dell’Unione e gli Stati membri garantiscono inoltre che le politiche in materia di adattamento nell’Unione e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l’adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento, comprese le pertinenti politiche e azioni in ambito socioeconomico e ambientale, se del caso, nonché nell’azione esterna dell’Unione. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori più vulnerabili e più colpiti e individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile. 4.   Gli Stati membri adottano e attuano strategie e piani nazionali di adattamento, tenendo conto della strategia dell’Unione sull’adattamento ai cambiamenti climatici di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Nelle loro strategie nazionali di adattamento, gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dei pertinenti settori, tra cui l’agricoltura, e dei sistemi idrici e alimentari nonché della sicurezza alimentare, e promuovono soluzioni basate sulla natura e l’adattamento basato sugli ecosistemi. Gli Stati membri aggiornano periodicamente le strategie e includono informazioni pertinenti aggiornate nelle relazioni che sono tenuti a presentare a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999. 5.   Entro il 30 luglio 2022, la Commissione adotta orientamenti che stabiliscono i principi e le pratiche comuni per l’identificazione, la classificazione e la gestione prudenziale dei rischi climatici fisici materiali nella pianificazione, nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio di progetti e programmi per progetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:1119:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo