Art. 1

In vigore dal 28 giu 2021
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti da circuizione: Spagna: 15 unità, Francia: 12 unità; b) tonniere con lenze e canne: Spagna: 5 unità, Francia: 1 unità; c) pescherecci da traino: Spagna: 4 unità.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2021/1116 — Testo vigente | Portale Normativo