Art. 1
In vigore dal 28 giu 2021
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti da circuizione:
Spagna:
15 unità,
Francia:
12 unità;
b)
tonniere con lenze e canne:
Spagna:
5 unità,
Francia:
1 unità;
c)
pescherecci da traino:
Spagna:
4 unità.
Storico versioni
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