Art. 1
In vigore dal 28 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 è così modificato:
1)
all', la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri (*1) concernenti:
(*1) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;"
2)
all'articolo 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il primo elemento del codice di identificazione è costituito dal codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali, nella forma di:
i)
codice a due lettere conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2, ad eccezione della Grecia, per la quale è utilizzato il codice a due lettere “EL”, e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice a due lettere “XI”, oppure
ii)
codice paese a tre cifre conformemente al codice numerico della norma ISO 3166-1, ad eccezione del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, per il quale è utilizzato il codice numerico “899”;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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