Art. 22

Disponibilità dei sistemi elettronici

In vigore dal 24 giu 2021
Disponibilità dei sistemi elettronici 1.   La Commissione e gli Stati membri concludono accordi operativi che stabiliscono requisiti pratici per la disponibilità e le prestazioni del sistema ICG, nonché per la sua continuità operativa. 2.   Il sistema ICG è tenuto disponibile in permanenza, salvo nei seguenti casi: a) in casi specifici legati all'uso del sistema elettronico, stabiliti negli accordi di cui al paragrafo 1 o, in assenza di tali accordi, a livello nazionale; b) in casi di forza maggiore.
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