Art. 19
Accesso alle licenze di importazione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali nel sistema ICG
In vigore dal 24 giu 2021
Accesso alle licenze di importazione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali nel sistema ICG
1. Ogni titolare di beni ha accesso, nel sistema ICG, alle proprie licenze di importazione, dichiarazioni dell'importatore e descrizioni generali di cui all'.
2. Le autorità doganali e le autorità competenti hanno accesso alle licenze di importazione che siano state oggetto di una decisione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali di cui all'.
3. Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell', lettera c), le autorità che non hanno partecipato al trattamento, all'elaborazione o alla trasmissione dei dati, delle informazioni o dei documenti nel sistema ICG o i soggetti che non hanno partecipato alle relative operazioni di importazione non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.
4. In deroga al paragrafo 3, il titolare del bene può rendere accessibili a un titolare successivo del bene le proprie licenze di importazione, le dichiarazioni dell'importatore o le descrizioni generali di cui all', tramite il sistema ICG.
Storico versioni
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