Art. 19

Accesso alle licenze di importazione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali nel sistema ICG

In vigore dal 24 giu 2021
Accesso alle licenze di importazione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali nel sistema ICG 1.   Ogni titolare di beni ha accesso, nel sistema ICG, alle proprie licenze di importazione, dichiarazioni dell'importatore e descrizioni generali di cui all'. 2.   Le autorità doganali e le autorità competenti hanno accesso alle licenze di importazione che siano state oggetto di una decisione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali di cui all'. 3.   Fatto salvo il diritto di accesso della Commissione a norma dell', lettera c), le autorità che non hanno partecipato al trattamento, all'elaborazione o alla trasmissione dei dati, delle informazioni o dei documenti nel sistema ICG o i soggetti che non hanno partecipato alle relative operazioni di importazione non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti. 4.   In deroga al paragrafo 3, il titolare del bene può rendere accessibili a un titolare successivo del bene le proprie licenze di importazione, le dichiarazioni dell'importatore o le descrizioni generali di cui all', tramite il sistema ICG.
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Accesso alle licenze di importazione, alle dichiarazioni dell'importatore e alle descrizioni generali nel sistema ICG (Art. 19 Regolamento (UE) 2021/1079) — Testo vigente | Portale Normativo