Art. 9
Costi ammissibili
In vigore dal 24 giu 2021
Costi ammissibili
I costi direttamente connessi alle azioni di cui all’ sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento.
I costi seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento:
a)
costi relativi all’acquisto di terreni;
b)
costi relativi alla formazione o all’aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva inclusa nel contratto di acquisto o di aggiornamento;
c)
costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché ad arredi;
d)
costi associati a sistemi elettronici, a eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l’uso delle attrezzature per il controllo doganale e a eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare tra loro software esistenti con le attrezzature per il controllo doganale;
e)
costi di reti, quali canali di comunicazione protetti o non protetti, o di abbonamenti, a eccezione delle reti o degli abbonamenti necessari esclusivamente per utilizzare le attrezzature per il controllo doganale;
f)
costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;
g)
costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature per il controllo doganale;
h)
costi relativi a dispositivi di protezione individuale.
Storico versioni
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