Art. 9

Costi ammissibili

In vigore dal 24 giu 2021
Costi ammissibili I costi direttamente connessi alle azioni di cui all’ sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento. I costi seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento: a) costi relativi all’acquisto di terreni; b) costi relativi alla formazione o all’aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva inclusa nel contratto di acquisto o di aggiornamento; c) costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché ad arredi; d) costi associati a sistemi elettronici, a eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l’uso delle attrezzature per il controllo doganale e a eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare tra loro software esistenti con le attrezzature per il controllo doganale; e) costi di reti, quali canali di comunicazione protetti o non protetti, o di abbonamenti, a eccezione delle reti o degli abbonamenti necessari esclusivamente per utilizzare le attrezzature per il controllo doganale; f) costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale; g) costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature per il controllo doganale; h) costi relativi a dispositivi di protezione individuale.
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