Art. 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 24 giu 2021
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni intraprese nell’ambito dello Strumento e sui risultati ottenuti. 3.   Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’.
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