Art. 13
Valutazione
In vigore dal 24 giu 2021
Valutazione
1. Le valutazioni si svolgono con tempestività nella misura in cui possono essere usate nel processo decisionale.
2. Una valutazione intermedia dello Strumento è effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio di tale attuazione. Nella valutazione intermedia la Commissione analizza la performance dello Strumento, anche per quanto riguarda aspetti quali l’efficacia, l’efficienza, la coerenza e la pertinenza, nonché le sinergie nell’ambito dello Strumento e il valore aggiunto dell’Unione.
3. Al termine dell’attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti appresi, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Storico versioni
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