Art. 20

Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

In vigore dal 24 giu 2021
Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete 1.   Qualora il Consiglio, dopo il 1o luglio 2021, abbia riconosciuto il prodursi di un evento inconsueto al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, come previsto all’, paragrafo 1, decimo comma, all’, paragrafo 3, quarto comma, all’, paragrafo 1, decimo comma, e all’, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97 (45), oppure del verificarsi di eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, come previsto all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare una o più delle misure seguenti, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete: a) su richiesta di uno o più Stati membri interessati, aumentare i pagamenti intermedi di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %, in deroga all’, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, nonché all’ del regolamento FEAMPA, all’ del regolamento AMIF, all’ del regolamento ISF e all’ del regolamento BMVI; b) consentire alle autorità di uno Stato membro di selezionare, per ricevere sostegno, le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all’autorità di gestione, in deroga all’, paragrafo 6, a condizione che l’operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali; c) prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all’, paragrafo 7; d) prorogare al massimo di tre mesi i termini per la presentazione di documenti e la trasmissione di dati alla Commissione, in deroga agli , paragrafo 6, 42, paragrafo 1, 44, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, primo comma. 2.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’attuazione del presente articolo. Quando sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla sua valutazione della situazione e al seguito che prevede di dare. 3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull’applicazione del presente articolo. All’atto di valutare la situazione e di prevedere un seguito, la Commissione tiene in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell’ambito del dialogo strutturato. 4.   Se, trascorso il periodo non superiore a diciotto mesi di cui al paragrafo 1, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze. 5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1 senza ritardo, al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione.
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