Art. 4
Informazioni sull’uso dei sistemi di adattamento intelligente della velocità
In vigore dal 23 giu 2021
Informazioni sull’uso dei sistemi di adattamento intelligente della velocità
1. I costruttori dei veicoli forniscono alle autorità che rilasciano omologazioni a norma del presente regolamento le seguenti informazioni:
a)
rapporti del tempo di guida o delle distanze percorse con i sistemi di adattamento intelligente della velocità accesi e spenti;
b)
rapporti del tempo di guida o delle distanze percorse rispettando i limiti di velocità percepiti o ignorando gli stessi;
c)
tempo medio intercorso tra l’accensione e lo spegnimento del sistema di adattamento intelligente della velocità da parte del conducente, ove applicabile.
Le informazioni di cui alla lettera a) sono fornite separatamente per la funzione di avviso acustico a cascata, la funzione di avviso con vibrazione a cascata, la funzione di segnale tattile e la funzione di controllo della velocità.
2. Le autorità di omologazione aggregano le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 e le forniscono alla Commissione il 7 luglio 2024 e successivamente almeno ogni sei mesi per un periodo di due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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