Art. 3

Esenzioni per le specie con tassi di sopravvivenza elevati

In vigore dal 22 giu 2021
Esenzioni per le specie con tassi di sopravvivenza elevati 1.   L’esenzione per le specie con tassi di sopravvivenza elevati di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica al salmone catturato con cogolli, reti a postazione fissa e tutti gli altri tipi di reti a trappola, a eccezione delle trappole da pontone cui non è fissato un sacco senza nodi. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 è limitata a un massimo dell’8 % delle catture annue complessive di salmone effettuate nell’ambito del contingente di ciascuno Stato membro. 3.   Il salmone catturato in conformità dell’esenzione di cui al paragrafo 1 è immediatamente rilasciato in mare.
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Esenzioni per le specie con tassi di sopravvivenza elevati (Art. 3 Regolamento (UE) 2021/1417) — Testo vigente | Portale Normativo