Art. 1
In vigore dal 21 giu 2021
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
destinati esclusivamente al pagamento delle spese necessarie per:
i)
l'effettuazione di voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;
ii)
l'effettuazione di voli nell'ambito di procedure di adozione internazionale;
iii)
l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o
iv)
in situazione di emergenza, l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo dell'UE; oppure
e)
necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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