Art. 1
In vigore dal 21 giu 2021
All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:
i)
tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;
ii)
tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;
iii)
tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;
iv)
tramite minacce o coercizioni nei confronti delle istituzioni finanziarie statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;
v)
tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui all'UNSCR 1970 (2011) e all' del presente regolamento;
vi)
ostacolano o pregiudicano le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico;
vii)
in qualità di persone, entità od organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di uno qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità od organismi elencati negli allegati II o III, oppure».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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