Art. 2
In vigore dal 18 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 è abrogato.
I riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 abrogato e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 si intendono fatti al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:1042:oj#art-2