Art. 1
Controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi
In vigore dal 18 giu 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:
(1)
l’articolo 27 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l’istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273, gli Stati membri assicurano che i campioni di uve fresche che devono essere analizzati dai laboratori designati degli Stati membri siano prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni riportate nell’allegato III, parte I, del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il numero di campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell’allegato III, parte II. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto sia della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato III, parte II, sia della proporzione dei vini DOP e IGP per Stato membro o regione. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo:
«3 bis. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini DOP o IGP possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la DOP o l’IGP. In tal caso, il campionamento è coordinato dai laboratori designati dagli Stati membri secondo le istruzioni riportate nell’allegato III, parte I, sezione A.»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I laboratori trasmettono per via elettronica all’ERC-CWS i dati raccolti, unitamente a una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l’interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica entro il [31 ottobre] dell’anno successivo alla vendemmia.»;
e)
al paragrafo 7, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, di coloro che hanno generato le informazioni contenute nelle pratiche per l’eventuale rettifica di dati inesatti.»;
(2)
l’articolo 28 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati analitica in caso di presunta non conformità alle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ove necessario a fini scientifici, statistici, di controllo o giudiziari in casi debitamente motivati, le informazioni di cui al paragrafo 1, se rappresentative, possono essere messe a disposizione delle autorità competenti designate dagli Stati membri che ne fanno richiesta, per garantire l’osservanza delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo e degli organi giurisdizionali nazionali. Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono richieste e sono trattate come riservate.»;
c)
è inserito il seguente paragrafo:
«2 bis. Nel caso di un controllo in uno Stato membro per il quale sono necessari dati di riferimento provenienti dalla banca dati analitica di dati isotopici relativi al vino prodotto in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro chiede all’ERC-CWS di contattare il laboratorio designato dello Stato membro in cui il vino oggetto dell’indagine è prodotto, al fine di verificare il sospetto utilizzando tutti i dati pertinenti disponibili. Tale laboratorio designato verifica, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda, se il vino in questione è conforme alla normativa dell’Unione nel settore vitivinicolo. Se tale termine non può essere rispettato per motivi debitamente giustificati, il laboratorio designato informa di conseguenza l’ERC-CWS e l’ERC-CWS:
i)
estrae i pertinenti dati di misurazione isotopica di riferimento relativi al vino in questione dalla banca dati analitica di dati isotopici e li trasmette al soggetto richiedente, oppure
ii)
se i pertinenti dati di misurazione isotopica di riferimento non possono essere estratti dalla banca dati analitica di dati isotopici, ma i campioni richiesti sono messi a disposizione, su richiesta, dell’ERC-CWS, fornisce al soggetto richiedente un supporto analitico, compresi i risultati dei pertinenti dati di misurazione isotopica relativi al vino in questione,
entro un mese dal momento in cui risulta chiaro che il termine iniziale non può essere rispettato. In entrambi i casi, i pertinenti dati di misurazione isotopica sono interpretati e trasmessi al più tardi entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’autorità competente dello Stato membro in cui il vino sospetto è stato prodotto.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«4. L’ERC-CWS pubblica una relazione annuale, in forma anonima, sui principali risultati delle richieste ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 e sulle principali risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri nel loro territorio utilizzando la banca dati analitica di dati isotopici. L’ERC-CWS garantisce che tale relazione non contenga informazioni commercialmente sensibili. Le suddette risultanze sono comunicate all’ERC-CWS entro la fine di marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento e l’ERC-CWS pubblica la relazione entro due mesi.»;
e)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 32 bis
Controlli sui prodotti vitivinicoli sfusi
Nel caso di importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi non coperti da un sistema informatizzato o da un sistema d’informazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/273, per consentire i controlli, l’autorità competente dello Stato membro in cui è situato il luogo di scarico può chiedere ai destinatari di partite di prodotti vitivinicoli sfusi di tenere tali partite nel luogo di scarico nei loro locali per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi. I destinatari non spediscono, trasferiscono o manipolano una partita oggetto di campionamento da parte dell’autorità competente durante tale periodo fino a quando non siano informati dell’esito dei controlli.
Su richiesta dei destinatari, l’autorità competente, qualora decida di non effettuare controlli sulla partita in questione, ne autorizza la spedizione prima della fine del periodo di cui al primo comma.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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