Art. 1
In vigore dal 17 giu 2021
L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 è così modificato:
(1)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le informazioni elencate al paragrafo 1, lettere d) e i), ma relative al rappresentante esclusivo e non all'impresa;»;
(2)
è aggiunta la lettera g) seguente:
«g)
il numero EORI dell'impresa, se del caso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:980:oj#art-1